La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza di fondamentale importanza legata alla quantificazione del risarcimento del danno derivante dall’abusivo utilizzo del contratto a termine nel pubblico impiego. Un recente articolo pubblicato sul sito dello studio legale di Andrea Mascetti ha offerto una panoramica sul tema.
L’ordinanza n.31652 del 14 novembre 2023, si legge, offre un quadro chiaro e preciso sui diritti dei lavoratori impiegati nel pubblico impiego e sulle modalità di tutela in caso di ricorso improprio ai contratti precari. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice del merito ha il potere discrezionale di determinare l’indennità dovuta al lavoratore vittima di precarizzazione del rapporto di impiego, con un limite minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale indennità è destinata al lavoratore che abbia subito l’abusivo ricorso al contratto a termine da parte di una Pubblica Amministrazione. È fondamentale notare che il giudice deve attenersi ai criteri stabiliti nell’art. 8 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, tenendo conto di fattori quali il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del lavoratore e le condizioni delle parti coinvolte.
Un caso emblematico, che ha portato alla formulazione di questa ordinanza, si legge ancora sul sito dell’Avvocato Andrea Mascetti, riguarda un dipendente dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, che ha visto la sua posizione contrattuale oggetto di controversia legale. Dopo aver stipulato cinque contratti a termine consecutivi, il dipendente ha chiesto al Tribunale di Genova di accertare l’illegittimità del ricorso al lavoro precario, la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. La domanda di condanna al risarcimento del danno è stata quindi accolta, approvando la liquidazione nella misura di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale. Tuttavia, la Corte d’Appello di Genova ne ha successivamente ridotto l’indennità a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5072/2016, hanno ribadito il diritto del dipendente del pubblico impiego al risarcimento del danno in caso di abuso del contratto a termine, stabilendo i limiti e i criteri per la sua quantificazione. Pertanto, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ha confermato e chiarito i principi enunciati precedentemente.
Tale ordinanza rappresenta un punto di riferimento per future controversie, contribuendo al contempo a una maggiore coerenza e uniformità nell’applicazione del diritto del lavoro nel settore pubblico.